Accoglienza studenti ucraini
Il Testo Unico sull’immigrazione (art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio italiano e prevede per costoro l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia. La medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali (art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47).
In applicazione delle predette disposizioni, anche la nostra Istituzione si renderà disponibile per realizzare l’integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, assicurando l'inserimento il più possibile vicino ai luoghi presso cui questi ultimi trovano asilo.
In allegato i primi documenti ministeriali e le prime indicazioni per un'accoglienza attenta e solidale.